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Sistema TS

Sistema TS

Spese sanitarie

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.

A chi interessa

I servizi predisposti dal Sistema TS sono destinati ai:

  • Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria):
    • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
    • Farmacie e Parafarmacie;
    • Medici chirurghi e Odontoiatri;
    • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

    Le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie sono regolamentate da specifici decreti che interessano:

    • dal 1° gennaio 2015, le strutture pubbliche e quelle private accreditate al SSN per l’erogazione di prestazioni sanitarie e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • dal 1° gennaio 2016, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, nonché gli ottici, parafarmacie e professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari);
    • dal 1° gennaio 2019 le strutture della Sanità militare, la farmacia assistenziale ANMIG, gli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18 (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).

    La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nell’anno 2017, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2018). I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

Come funziona

Quando il cittadino paga per una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (ricevuta, fattura o scontrino).

Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino. Infatti:

  • l’erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all’invio dei dati del documento fiscale al Sistema TS entro il 31 gennaio successivo all’anno di pagamento, invia telematicamente le informazioni al Sistema TS;
  • il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all’Agenzia delle entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l’importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
  • Nel mese di Febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall’erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell’anno precedente.